responsabilità per sanzioni a carico degli amministratori assunta dalla società


 

art. 11, D.Lgs. 18.12.997, n. 472, modificato (dal 01.04.1998) da

art. 2, c. 1, lett. d), D.Lgs. 05.06.1998, n. 203

 

1. Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato ovvero dal dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione sono obbligati solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti [1].

 

2. Fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.

 

3. Quando la violazione è commessa in concorso da due o più persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente indicati nel comma 1 sono obbligati al pagamento di una somma pari alla sanzione più grave.

 

4. Il pagamento della sanzione da parte dell'autore della violazione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave estingue l'obbligazione indicata nel comma 1.

 

5. Quando la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, il pagamento della sanzione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le obbligazioni. Qualora il pagamento sia stato eseguito dall'autore della violazione, nel limite previsto dall'art. 5, comma 2, la responsabilità della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente indicati nel comma 1 è limitata all'eventuale eccedenza.

 

6. Per i casi di violazioni commesse senza dolo o colpa grave, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente indicati nel comma 1 possono assumere il debito dell'autore della violazione.

 

7. La morte della persona fisica autrice della violazione, ancorché avvenuta prima della irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue la responsabilità della persona fisica, della società o dell'ente indicati nel comma 1.

 

 


 

Not. Andrea Cimino

acimino@notariato.it

27.06.2001

 

La società si impegna ad accollarsi le spese che gli amministratori dovessero sostenere in conseguenza di eventuali azioni civili o penali di cui fossero oggetto in conseguenza ed a seguito del proprio ufficio, svolto in nome e per conto della società medesima, con esclusione delle azioni conseguenti a comportamenti dolosi o deliberatamente illeciti 

 

Che ne pensate di una tale clausola da inserire in uno statuto di Srl?

 

 


 

Not. Marco Chiostrini

mchiostrini@notariato.it

27.06.2001

 

Secondo me, molto probabilmente configura garanzia della società per debiti degli amministratori, (forse) con conseguente violazione dell'art. 2624, c.c.

 

 


 

Not. Ernesto Quinto Bassi

ebassi@notariato.it

29.06.2001

                                                                                                  

Nel concordare che una clausola del genere sia in contrasto con il disposto dell'art. 2624, c.c., vi trovo anche altri motivi di preoccupazione.

Laddove nel testo della clausola si parla di "spese", a che cosa si intende riferirsi?

Vi colgo due interpretazioni possibili:

 

1)      limitata alle sole spese legali necessarie ad affrontare gli eventuali processi, urterebbe con la sola disposizione del 2624, c.c.;

 

2)      estesa alla copertura anche di eventuali sentenze di condanna a risarcimento danni (spese...in conseguenza di eventuali azioni civili o penali).


Seppure il rapporto tra amministratori e società non sia riconducibile al rapporto contrattuale di mandato (Minervini sostiene l'esistenza di un contratto di amministrazione) e lo si qualifichi come un ufficio del quale diritti e doveri sono stabiliti alla legge e dall'atto costitutivo (Ferrara-Corsi), è pacifico che la responsabilità degli stessi nei confronti della società (e per Campobasso anche nei confronti dei creditori sociali) abbia natura contrattuale: è chiaro allora che una clausola di tal genere, nell'interpretazione estensiva sopra proposta, integrerebbe una violazione dell'art. 1229, c.c., con conseguente nullità della stessa.

 

 


 

Not. Maria Alessandra Panbianco

mpanbianco@notariato.it

29.06.2001

 

Anch'io sono dell'idea che la liceita' di una simile pattuizione non sia certissima.
A suo tempo avevo pero' registrato l'opinione favorevole di Salafia, in Le societa' 10/1999, pag. 1153.

 

In ogni caso, circoscriverei l'accollo espressamente alle "spese di giudizio": non mi pare scandaloso che, qualora un amministratore, a causa della carica ricoperta, incorra in una vicenda giudiziaria, all'esito della quale si accerti la mancanza di dolo o colpa grave in capo all'amministratore stesso, sia la societa' a farsi carico delle spese di giudizio.


Tuttavia la questione e' opinabile e il discrimen tra "debito proprio", il cui accollo potrebbe essere anche reato ex art. 2624 (dico potrebbe
perche' normalmente si ritiene elemento oggettivo del reato la consegna del denaro accompagnata dall'obbligo di restituire, = prestito, che e'
cosa diversa dall'accollo, oppure il concedere "garanzia", in senso si atecnico, ma forse non cosi' ampio da potervi attrarre l'accollo), e "spesa sostenuta in ragione dell'incarico" (come tale rimborsabile), non e' limpidamente tracciabile dall'interprete.

 


le sanzioni per omessa convocazione d'assemblea e inadempimento di obblighi informativi. possibili assicurazioni della responsabilita'


 

Vincenzo Salafia, in Le societa' 10/1999, pag. 1153

 

Dall'insieme delle norme sopra esaminate si desume agevolmente che nei confronti degli amministratori, dei sindaci e, in taluni casi, anche dei direttori generali (ove a carico di costoro l'atto costitutivo ponga l'adempimento di obblighi informativi il cui inadempimento sia  sanzionato) sono configurabili responsabilità, dal cui accertamento può derivare, secondo i casi, l'applicazione di una sanzione penale o amministrativa.


Si pone pertanto il problema se siano possibili e legittimi atti giuridici in forza dei quali i soggetti responsabili siano in concreto esonerati dagli effetti della loro responsabilità.


Al riguardo si deve tenere distinta la responsabilità relativa alle omissioni costituenti reato o infrazione amministrativa da quella relativa alle spese processuali conseguenti ai procedimenti instaurati per l'applicazione delle sanzioni.


Per quanto concerne le sanzioni penali, premesso che le loro conseguenti limitazioni della libertà sono assolutamente intrasferibili, atteso il loro carattere personale, è del tutto intuitivo che non può essere compiuto dalla società nemmeno alcun atto in forza del quale essa si accolli l'obbligo di pagamento delle pene pecuniarie o corrisponda al proprio amministratore o sindaco l'importo necessario per il pagamento della sanzione stessa.

 

Carattere essenziale della sanzione penale, sia essa personale o pecuniaria, è quello della sua applicazione esclusivamente al soggetto responsabile, con l'effetto che qualsiasi atto diretto a contrastarlo urterebbe contro inderogabili principi dell'ordinamento e sarebbe quindi illecito e nullo.

 

Uguale conclusione si deve assumere relativamente alle sanzioni amministrative, consistenti nel pagamento di somme di denaro, perché anche in questi casi lo scopo, cui esse sono dirette, è quello di scoraggiare i comportamenti irregolari, scopo che verrebbe frustrato se il soggetto responsabile potesse legittimamente trasferirne su altri il peso economico.


In applicazione dei predetti principi si deve escludere la legittimità di patti fra la società e i soggetti sopra indicati con i quali la prima si accolli l'obbligo conseguente all'applicazione delle predette sanzioni pecuniarie.

 

Altrettanto nullo sarebbe il contratto con il quale la società assicurasse i suddetti soggetti dal danno conseguente all'applicazione delle predette sanzioni, come sarebbe nullo il contratto che questi soggetti stipulassero contro i danni predetti.

 

Per quanto concerne le spese processuali, che amministratori, sindaci e direttori generali sostenessero per difendersi dalle contestazioni relative alle omissioni sopra indicate, penso invece che ne sia lecito l'accollo da parte della società e sia legittima la stipulazione, da parte della società o direttamente da parte degli interessati, di un contratto di assicurazione contro i danni conseguenti alla relativa responsabilità civile, sempre che il rischio assicurato venga limitato alle conseguenze delle omissioni colpose, in osservanza del primo comma dell'art. 1917, c.c.

 

Omissioni che sono riscontrabili prevalentemente nel campo delle infrazioni amministrative, le quali sono punibili sia a titolo di dolo, sia a titolo di colpa a norma dell'art. 3, L. 24 novembre 1981, n. 689, ma possono verificarsi anche nel campo dei reati sopra esaminati nel caso in cui gli imputati vengano assolti per difetto di dolo perché le infrazioni a loro contestate sono dipese da comportamento colposo.

L'incidenza delle spese processuali sul soggetto responsabile del reato o dell'infrazione amministrativa non costituisce un carattere essenziale della sanzione e pertanto gli interessati possono utilizzare tutti gli strumenti che l'ordinamento offre per ridurla o eliminarla del tutto.